L’Ordinanza 9 gennaio 2021 prevede, in linea generale, il divieto di ingresso in Italia per coloro che abbiano soggiornato/transitato in Regno Unito nei 14 giorni precedenti al tentativo di ingresso in Italia.
Il traffico aereo è consentito, ma solo a determinate condizioni.
Possono entrare/rientrare in Italia, dopo un soggiorno/transito in Regno Unito nei 14 giorni precedenti, a condizione di non presentare sintomi compatibili con COVID-19, solamente:
Entrambe le condizioni sono da autocertificare. L’autocertificazione è soggetta a controllo a parte delle autorità competenti.
A coloro che rientrino in una delle due categorie precedenti, l’ingresso/rientro in Italia è consentito, a condizione di:
A coloro che non rientrano nei criteri indicati (residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020 o assoluta necessità), continua ad applicarsi il divieto di ingresso, nei termini previsti dalle Ordinanze 9 gennaio 2021 e 20 dicembre 2020.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, le disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Non sono previste altre eccezioni.
Si invitano i passeggeri in arrivo o in partenza a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it per tutte le informazioni aggiornate in merito alla regolamentazione degli spostamenti.